Lettera di papa Gregorio VII ai quattro Regoli o Giudici sardi, colla quale li richiama all’antica obbedienza e dipendenza dalla Chiesa Romana, e li esorta a uniformarsi alle istruzioni da lui date sul proposito a Costantino arcivescovo di Torres.
(1073, 14 ottobre)
Dal Mansi, Ss. Concil. nov. et ampl. collect., tom. XX. col. 83, edit. praed.
Gregorius episcopus servus servorum Dei, Mariano Turrensi, Orroco Arborensi, Orroco Calaritano, et Constantino Gallurensi iudicibus Sardiniae salutem et apostolicam benedictionem (1).
Vobis et omnibus qui Christum venerantur, cognitum est, quod romana Ecclesia sit mater omnium christianorum, quae licet et consideratione officii omnium gentium saluti debeat invigilare, specialiter tamen, et quodammodo privatim, vobis sollicitudinem oportet eam impendere. Verum quia negligentia antecessorum vestrorum charitas illa friguit, quae antiquis temporibus inter romanam Ecclesiam et gentem vestram fuit, in tantum, ut a nobis, plusquam gentes, quae sunt in fine mundi, vos extraneos fecistis, quo christiana religio inter vos ad maximum detrimentum devenerit: unde multum vobis necessarium est ut de salute animarum vestrarum studiosius admodum cogitetis, et matrem vestram romanam Ecclesiam, sicut legitimi filii, recognoscatis, et eam devotionem quam antiqui parentes vestri impenderunt, vos quoque impendatis (2). Nostri autem desiderii est, non solum de liberatione animarum vestrarum curam velle habere, sed etiam de salvatione patriae vestrae sollicitius invigilare: unde, si verba nostra, sicut decet, devoti receperitis, gloriam et honorem in praesenti et futura vita obtinebitis; quod si aliter, quod non speramus, feceritis, et ad sonum exhortationis nostrae aurem debitae obedientiae non inclinaveritis, non nostrae incuriae, sed vestrae poteritis culpae imputare, si quid periculi patriae vestrae contigerit (3). Caetera, quae de salute et honore vestro tractamus, magna ex parte confratri nostro Constantino turrensi archiepiscopo (4) vobis referenda commisimus. At cum Legatus noster (5), quem, Deo annuente, in proximo mittere disponimus, ad vos venerit, voluntatem nostram pleniter vobis significabit, et quod gloriae et honori vestro condecet apertius enarrabit. Dat. Capuae, undecimo idus octobris, indictione duodecima (6).
(1) I quattro giudici o regoli ai quali è diretta la presente lettera, sono Onroco di Cagliari successore di Torchitorio I, Mariano I di Torres, Onroco ossia Orzocco I di Arborea e Costantino I di Gallura. Di essi, e delle gesta loro abbiamo scritto largamente nel nostro Dizionario biografico dei Sardi illustri, vol. I, pag. 247, vol. II, pag. 221, e vol. III, pag. 35 e 39.
(2) Sotto nome di parentes vestri si debbono intendere gli antenati e i predecessori (nei regni rispettivi) dei quattro regoli, ai quali è indirizzata la presente epistola. Infatti Comita I e Barisone I antecessori di Mariano I di Torres, e Torchitorio I precessore di Onroco di Cagliari, diedero prove delle loro pietà verso la chiesa colle fondazioni e donazioni già riportate nei numeri IV, V, VI, VII e VIII precedenti. Degli antenati di Orzocco I di Arborea e di Costantino I di Gallura, sebbene non si abbiano documenti scritti, si può tuttavia supporre che non siano stati meno liberali e meno religiosi.
(3) Il Papa allude in questo luogo alle mire ambiziose, che in quel correr di tempi varii popoli e sovrani, oltre ai Pisani e Genovesi, aveano sulla Sardegna, come lo scrisse poi apertamente nel 1080 a Onroco giudice di Cagliari (ved. infra docum. XII). E per mezzo di questo timore o minaccia volea indurre i regoli sardi a dipendere in tutto e per tutto dalla sede pontificia.
(4) Lo stesso Costantino, di cui papa Gregorio VII parla nella seguente lettera (n° XI) scritta nel 1074 al suddetto Onroco, ossia Orzocorre giudice di Cagliari.
(5) Questo legato fu il vescovo di Populonia, di cui poi parla lo stesso pontefice in altra lettera diretta nel 1080 al già mentovato Orzocorre giudice cagliaritano (ved. il seguente docum. XII).
(6) Siccome la indizione XII cadde nel 1074, e così appunto è annotata nella seguente epistola (n° XI) scritta nel 16 gennaio di detto anno dallo stesso pontefice Gregorio VII a Orzocorre regolo di Cagliari, perciò potrà sembrare a taluni errata l’annotazione della indizione XII nella presente epistola del 1073, poiché a quest’anno appartiene propriamente la indizione XI. Devesi però notare che nell’epistolario gregoriano le indizioni sono contate dal 1° settembre a vece del 1° gennaio di ciascun anno, come si ricava, tra le altre, dalla epistola XIX del libro I diretta a Rodolfo duca di Svevia nel 1° settembre del 1073, la quale è annotata indictione incipiente duodecima; e quindi è chiaro il motivo per cui la presente lettera indiritta nel 14 ottobre del 1073 ai quattro regoli sardi, è annotata ancor essa coll’indizione XII. Ma un errore manifesto occorse certamente nella indicazione degli idi, ossia nel giorno degli idi, che trovasi così espresso, undecimo idus octobris; poiché gl’idi suddetti si contavano per soli otto giorni successivi dopo le none, e non ammettevano il numero XI. Questo errore che non fu avvertito dal Mansi, uomo per altro dottissimo e diligentissimo, io lo credo derivato da imperizia degli amanuensi, i quali probabilmente avranno scambiato il II romano coll’11 arabico, e scritto undecimo a vece di secundo, o pridie idus octobris. E che nell’originale dell’epistolario gregoriano fosse annotato il II romano, non però l’11 arabico, oltre all’uso costante dei papi in siffatte scritture, si prova dalle stesse lettere del pontefice Gregorio VII, poiché la XXVII e XXVIII del libro I dirette ad Alberto vescovo eletto d’Acqui ed a Guglielmo vescovo di Pavia (che precedono immediatamente alla presente epistola, la quale è la XIX dello stesso libro I) sono annotate III (tertio) idus octobris, indictione duodecima (1073). Perciò ho corretto la data del giorno in cui questa lettera fu scritta, notandolo nella iscrizione sotto il 14 ottobre del suddetto anno 1073.