Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Secolo XII – LXXXII

Barisone II, re di Torres, promette al comune di Genova il pagamento di lire duemila in tante merci, laddove gli presti aiuto in caso di guerra co’ Pisani, e dippiù si obbliga d’impedire a questi ultimi di negoziare nel giudicato Turritano, se non siavi il consentimento del console di detto comune di Genova, accordando invece ai Genovesi la libera negoziazione, e la sicurezza delle persone e degli averi in tutto il suo regno.

(1166).

Dal Regio Archivio di Corte di Torino, Lib. Iur., pag. 100 v. (1).

In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo sexagesimo sexto. Ego Baruson Turritanus iudex iuro ad sancta Dei evangelia, quod si Pisani michi vel meis heredibus guerram fecerint, et Ianuenses consoles comunis, et comune Ianue nos inde adiuvaverint, ego vel mei heredes infra annum unum postquam guerra incepta fuerit, duarum milium librarum valens in mercibus eis tractum ad mare ubi voluerint infra iudicatum turritanum persolvam vel persolvere faciam comuni Ianue aut suo certo nuncio, nisi pro eis remanserit; et deinde non permittam aliquem Pisanorum negociari in iudicatu turritano nisi licentia consulis comunis Ianue vel consulum Ianue, Ianuenses vero et quoscumque ipsi voluerint salvos in rebus et personis negociari permittam in toto iudicatu turritano sine ullo dricto. Et si quis eos infra iudicatum turritanom offendere temptaverit, adiuvabo eos bona fide. Hoc sacramentum firmum tenebo bona fide sine fraude. Hoc itidem sacramentum filius meus qui tenebit regnum faciet, et faciam iurare centum homines laicos turritani iudicatus (2), quos consul comunis Ianue, vel eius certus nuncius nominatim quesierit, quod hanc predictam conventionem inter me, meosque heredes et Ianuenses firmam pro posse toto tempore tenebunt et tenere conabuntur, et non ero in consilio vel facto, aut assensu, quod prenominata conventio rumpatur.

Et ego Robertus scriptor domini mei iudicis Parasonis scripsi et complevi.

Atto Placentinus notarius sacri palatii hoc exemplum trascripsi et exemplificavi ab autentico publico manu Roberti scriptoris domini Barusonis iudicis turritani, sicut in eo vidi et legi, nihil addito vel dempto, preter forte litteram vel sillabam titulum seu punctum et hoc causa abreviationis vel melioris lecture titulos scilicet in litteras vel litteras in titulos permuttando, et erat dictum autenticum sigillatum plumbeo sigillo dicti iudici Barusonis in quo erant ab una parte crux et littere tales † Barusone Rege – ab alia vero parte eiusdem sigilli erant circuli duo in exteriori quorum erant quasi auricule due et guttur inferius intra vero interiorem circulum erant os oculi atque nares, que quasi hominis videbantur, ad quod exemplum corroborandum iussu domini Pegoloti Uguezonis de Girardino Ianuensium potestatis propria manu subscripsi et reduxi in publicam formam.

(1) Il libro Iurium dell’antica repubblica di Genova era diviso in sette volumi, come si ricava dalla relazione fattane nel principio di questo secolo da Silvestro de Sacy all’Accademia di Parigi (Ved. Mémoir. de l’Institut de France – Classe Histor. et Littéraire, tom. III pag. 85, e Classe des Inscript. et Bell. Lettres, tom. VII, pag. 292). L’unico volume esistente nei Regii archivi di Corte di Torino, che fu da me consultato nel 1839, e dal quale estrassi le copie dei documenti pubblicati sotto  tal rubrica nel presente Codice, è membranaceo in foglio grandissimo di carte  474 numerate posteriormente al tempo in cui fu scritto, prima in numeri romani, e poi in numeri arabici. Comincia senz’altro frontispizio col titolo: Incipit registrum communis Ianuae divisum et ordinatum per nobilem porchitum salvaigus quondam guillelmi, et scriptum per me rollandinum de richardo Not. Scritto in rosso.  Segue un breve preambolo, nel quale, accennate le grandezze della città di Genova, il Salvaigo racconta come nell’anno 1296 allora corrente il registro, dove quelle erano consegnate ignis flamma aut…(*)..usorum hominum destruxit, e che temendo i Sapienti, che un altro accidente annullasse l’unica copia, che ancora si possedeva, fu decretato che se ne facessero altre due copie, nelle quali, oltre il registrato nella prima, si aggiungessero tutti gli altri privilegi, istromenti e negozii ad comune pertinentia per mano di notaio, e fu deputato per l’esecuzione di quest’opera lo stesso Salvaigo, scrittore del preambolo, il quale incaricò il notaio Rollandino di Riccardo di scriverne una copia. Questi copiò il registro che ancora esisteva, e vi aggiunse quegli altri documenti che il Porchetto Salvaigo giudicò opportuni. Una nota di mano recente scritta sul cartone del libro dice: l’altra copia si conserva nell’archivio della Ecc.ma Camera. – Il volume è diviso in sei libri. Il primo contiene i privilegi conceduti al comune di Genova dalla Chiesa Romana e dagli Imperatori, e tutti gli altri negozii interni della città. – Il secondo la fedeltà, convenzioni, patti, compre d’uomini e di giurisdizioni, di castelli, terre, ecc. della riviera d’Oriente nel distretto del comune di Genova sino a Corvo. – Il terzo le convenzioni, istromenti, ed altri negozii co’ re, principi, baroni, comuni, ed uomini fuori del distretto di Genova, cioè in Toscana, Sardegna, Corsica, Sicilia, Impero Greco, ed oltre-mare. – Il quarto le convenzioni, stromenti, ecc. ultra iugum versus Lombardiam. – Il quinto quelli della riviera di Occidente sino a Monaco. – Il sesto ed ultimo i privilegi, patti, ecc. verso la parte occidentale fuori del distretto di Genova al di là da Monaco. – I titoli dei documenti scritti in rosso sono la maggior parte brevissimi, e quindi insufficienti a indicarne la natura e il contenuto. I documenti scritti in nero sono in bellissimo carattere rotondo e grosso, e di facilissima lettura, tranne alcune aggiunte posteriori, che sono scritte in cattivo e minuto carattere notarile del 1500. Il notaio Rollandino ha posto la sua firma, e dichiara a piedi della maggior parte dei documenti con la data 1301, 20 giugno, di averli trascritti iussu domini Danii de Osenaigo Ianuae potestatis. I sei libri scritti dal notaio Rollandino sono stati continuati da altri notai con scrittura non così bella, ma buona. Nel corso del libro non vi sono fregi o arabeschi, ad eccezione di qualche iniziale un po’ ornata, e due o tre forme di sigilli con iscrizione.

NOTE

(*) Fu tagliato un arabesco, che fregiava il frontespizio per lungo, e tagliate per conseguenza anche molte parole.

(2) È da notare questa specialità del giuramento richiesto e promesso di cento uomini laici (centum homines laicos) del regno turritano, oltre quello del figlio e successore del promittente, che fu poi Costantino II.